E' possibile assentarsi dal lavoro per un massimo di 30 giorni per cicli di cure legate all'invalidità.
La normativa prevede che gli invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%, possano usufruire di un congedo per cure connesse al proprio stato invalidante.
Nello specifico:
- l’articolo 26 della legge 118/71 recita: “Ai lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa inferiore ai due terzi, può essere concesso ogni anno un congedo straordinario per cure non superiore a trenta giorni, su loro richiesta e previa autorizzazione del medico provinciale”;
- l’articolo 10 del Decreto Legislativo numero 509/1988 recita: “Il congedo per cure previsto dall’articolo 26 della legge 30 marzo 1971, numero 118, può essere concesso ai lavoratori mutilati ed invalidi ai quali sia stata riconosciuta una riduzione della attitudine lavorativa superiore al 50 per cento, sempre che le cure siano connesse alla infermità invalidante riconosciuta.
Questo congedo è purtroppo poco conosciuto e raramente utilizzato ma consente di assentarsi legittimamente dal posto di lavoro in caso di patologie che comportano frequenti assenze per sottoporsi a cicli di cure.
Il congedo in questione:
- non può superare i 30 giorni anche non continuativi;
- è previsto per cure collegate all’infermità invalidante ed effettuate per effettive esigenze terapeutiche e riabilitative;
- è riconducibile all’assenza per malattia (articolo 2110 del Codice Civile);
- è vincolato all’autorizzazione del medico della Azienda ASL territorialmente competente (a cui sono state trasferite le competenze del Medico Provinciale), tesa ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa.
Per verificare quanto specificamente previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e il diritto effettivo al congedo, si consiglia di richiedere consulenza ed eventuale assistenza ad un ente di patronato.
Il lavoratore deve presentare la domanda di congedo al proprio datore di lavoro allegando:
- la documentazione attestante l’avvenuto riconoscimento della invalidità civile superiore al 50%(NB. Il certificato di invalidità rilasciato da INPS riporta gli articoli di legge che attestano il diritto al congedo);
- la richiesta del medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale o appartenente a una struttura sanitaria pubblica, che attesti la necessità delle cure prescritte in relazione all’infermità invalidante riconosciuta e specifichi il tipo e la durata della cura/terapia. Al proposito si sottolinea che è utile la certificazione rilasciata dai medici di famiglia che sono appunto convenzionati con il S.S.N. e/o da specialisti della struttura sanitaria pubblica.
In caso di lavoratore sottoposto a trattamenti terapeutici continuativi, a giustificazione dell’assenza può essere prodotta anche attestazione cumulativa (art. 7-comma 3 del D.lgs n. 119/2011).
I giorni di congedo possono essere fruiti in maniera frazionata e non rientrano nel periodo di comporto, non vengono cioè conteggiati ai fini del periodo di assenza per malattia durante il quale il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro.
I giorni di assenza per congedo per cure vengono retribuiti dal datore di lavoro con le stesse regole che disciplinano le assenze per malattia.