Si tratta di un provvedimento che prevede 30 giorni di permesso lavorativo per cicli di cure legate alla patologia per cui è stata riconosciuta l’invalidità.
Questo congedo è poco conosciuto e raramente utilizzato ma consente di assentarsi legittimamente dal posto di lavoro in caso di patologie che comportano frequenti assenze per sottoporsi a cicli di cure.
Il congedo:
- non può superare i 30 giorni anche non continuativi;
- è previsto per cure collegate all’infermità invalidante;
- è riconducibile all’assenza per malattia;
- è vincolato all’autorizzazione del medico della Azienda ASL territorialmente competente;
I giorni di congedo possono essere fruiti in maniera frazionata e non rientrano nel periodo di comporto, non vengono cioè conteggiati ai fini del periodo di assenza per malattia durante il quale il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Per verificare quanto specificamente previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e il diritto effettivo al congedo, si consiglia di richiedere consulenza ed eventuale assistenza ad un consulente del lavoro.