Il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili eroga incentivi ai i datori di lavoro privati, soggetti o meno all'obbligo di assunzione, che assumano a tempo indeterminato persone con disabilità.
L'incentivo, corrisposto attraverso l'INPS,mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili, viene concesso ai datori di lavoro per un periodo di 36 mesi.
Il bonus assunzione varia a seconda della riduzione della capacità lavorativa del lavoratore, nella misura del:
a) riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 –> bonus corrispondente al 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per ogni lavoratore disabile assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
b) iduzione della capacita' lavorativa compresa tra il 67% e il 79% –> bonus corrispondente al 35% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore disabile, assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
L'incentivo è inoltre concessoper un periodo di 60 mesi, nella misura del 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, in caso di assunzione a tempo indeterminato o di assunzione a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi e per tutta la durata del contratto.
L'incentivo è esteso anche ai datori di lavoro privati e agli enti pubblici economici che, pur non essendo soggetti agli obblighi della Legge 12 marzo 1999 n. 68, procedono all'assunzione di lavoratori disabili.
I datori di lavoro che vogliano accedere al beneficio devono presentare domanda telematica all’INPS.